Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11083 del 11 giugno 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

L'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67 legge fall. non viola la previsione, protetta dalle norme costituzionali di cui agli artt. 1,4, 35 e 36 Cost., del diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro al pagamento degli emolumenti dovuti, in quanto si limita a collocarne il soddisfacimento nell'ambito di un sistema improntato al principio della par condicio creditorum al cui rispetto è finalizzata la stessa azione (come già affermato da Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 379).

(massima n. 2)

Non sussiste incapacità del fallito a testimoniare nel giudizio di revocatoria fallimentare, non essendo egli titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che lo abiliti a partecipare al giudizio stesso (art. 246 c.p.c.), né rientrando, in difetto di espressa previsione normativa, la incapacità a testimoniare tra quelle personali ex artt. 50 e 142 legge fall., né, infine, trovando la testimonianza del fallito alcun impedimento negli artt. 43 e 118 legge cit.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.