Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12577 del 12 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché le nullitą procedurali di carattere relativo devono essere tempestivamente eccepite dalla parte interessata, ove sia dedotta con il ricorso per cassazione la nullitą della assunzione della prova testimoniale per mancata specificazione dei fatti oggetto della prova mediante formulazione di appositi capitoli (art. 244 c.p.c.), il ricorrente, a pena di inammissibilitą, deve integrare la critica alla sentenza con l'indicazione dell'atto processuale con il quale fece opposizione all'assunzione della prova e ne dedusse tempestivamente la nullitą.

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