Cassazione civile Sez. III sentenza n. 194 del 9 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilita non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi. La conseguenza è che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è conseneito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza opposizione.

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