Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11789 del 13 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni del contumace, qualora l'appello venga proposto da difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'atto di gravame, essa può essere considerata equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma 3, c.p.p., in quanto rende evidente che il prevenuto, ben consapevole della propria situazione processuale, chiede al difensore di assisterlo nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti dello specifico mandato nella nomina del difensore effettuata dall'imputato — contumace in primo grado — con dichiarazione posta in calce all'atto di impugnazione del seguente tenore: «nomino mio difensore in sede di appello l'avv. . . .»).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.