Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5090 del 12 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in appello, sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello espletato in prime cure, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova già assunto in primo grado, esso verta, però, su fatti diversi, essendo necessario che la prova abbia ad oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle già dedotte. Pertanto, manca tale requisito quando la prova testimoniale richiesta in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, abbia ad oggetto fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni testimoniali ivi rese (come nella fattispecie, relativa ad un giudizio di separazione personale, in cui la ricorrente aveva riproposto fatti e accadimenti che avrebbero dovuto escludere l'addebito a lei attribuito dai primi giudici, ovvero dimostrare le responsabilità del marito: fatti e accadimenti che, dunque, dovevano essere dedotti in occasione dell'ammissione del mezzo istruttorio chiesto a quei giudici).

(massima n. 2)

In tema di prova testimoniale, in forza dei principi di unicità e concentrazione posti dall'art. 244 c.p.c., costituenti fondamentale garanzia di regolarità del contraddittorio, è necessario che le contrapposte prove testimoniali inerenti allo stesso oggetto siano state dedotte ed ammesse prima dell'assunzione del mezzo istruttorio.

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