Cassazione civile Sez. II sentenza n. 143 del 19 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la specificitā di una prova testimoniale avente ad oggetto il rilascio da parte di una persona determinata di un determinato documento, prodotto in atti, non č necessaria la trascrizione del contenuto del documento nel capitolo di prova, potendo essere sufficiente l'indicazione della data del documento stesso, ove non risulti dagli atti o dalle allegazioni delle parti che sotto quella medesima data e da quella medesima persona siano stati rilasciati altri documenti.

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