Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1151 del 15 febbraio 1980

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio di cui all'art. 266 c.p.c., secondo cui la revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite si applica non solo nell'ipotesi di normale accettazione del conto, ma anche allorché, in luogo dell'accettazione, il conto si sia chiuso con la prestazione del giuramento estimatorio che il collegio può deferire al creditore.

(massima n. 2)

In caso di deferimento del giuramento estimatorio, la determinazione dell'importo da valere come limite di efficacia probatoria costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.

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