Cassazione civile sentenza n. 775 del 31 marzo 1951

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza collegiale che dispone un giuramento suppletorio deve essere, a pena di nullitą di tutti gli atti successivi, notificata personalmente al contumace, indipendentemente dall'essere o non essere egli la parte che deve giurare.

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