Cassazione civile Sez. I sentenza n. 241 del 11 gennaio 1980

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giuramento suppletorio, il quale ha lo scopo di integrare la prova insufficiente della domanda o dell'eccezione, non si trasforma in giuramento estimatorio, per il solo fatto che detta integrazione possa incidere, sulla base di meri conteggi, anche sulla liquidazione delle relative pretese, atteso che il giuramento estimatorio ricorre nel diverso caso in cui, restando accertato o comunque pacifico l'an, occorra stimare il quantum della cosa domandata, non altrimenti determinabile. Pertanto, in ipotesi di assicurazione di prodotti farmaceutici contro i danni da incendio, e nella controversia fra assicuratore ed assicurato in ordine al diritto all'indennizzo, il giuramento suppletorio, diretto ad integrare la semiplena probatio sull'individuazione dei medicinali distrutti, non diventa in parte giuramento estimatorio, per il fatto che contenga anche l'indicazione dei valori di tali prodotti, computabili, in base a calcolo aritmetico, secondo i prezzi d'imperio vigenti in materia.

(massima n. 2)

Non incide sulla ritualitą del giuramento suppletorio deferito dal giudice di primo grado che abbia ritenuto esaurita l'istruzione probatoria, l'omesso esame di ulteriori richieste delle parti, qualora il giudice d'appello constati, sia pure a posteriori, l'inammissibilitą od ininfluenza di dette richieste, sicché il giuramento stesso presenti caratteri di effettiva residualitą e sussidiarietą rispetto alle prove fornite dai contendenti.

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