Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2307 del 16 aprile 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giuramento suppletorio č un mezzo istruttorio integrativo, destinato a colmare le lacune e le deficienze della prova offerta, e postula, non un accertamento circa la possibilitā o meno di dare la prova piena della domanda o dell'eccezione, bensė la valutazione in concreto della sussistenza del requisito della semiplena probatio e dell'opportunitā di valersi di tale mezzo di prova. Detta valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimitā.

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