Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3272 del 17 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza del requisito della semiplena probatio e alla scelta della parte cui debba essere deferito il giuramento suppletorio, è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione razionale e adeguata. Peraltro, atteso il carattere di residualità e sussidiarietà del detto giuramento, la predetta valutazione di semicompletezza della prova non può essere formulata prima dell'esaurimento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti (salvo che la parte non ne abbia fatto offerta), onde il giudice non può ammettere il giuramento suppletorio, omettendo di pronunziarsi previamente sulla ammissibilità di ulteriori istanze di prova delle parti.

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