Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1407 del 22 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

È illegittima la formula del giuramento suppletorio che immuti la causa petendi contenuta nella domanda e che, anziché avere ad oggetto circostanze ben determinate che, quali fatti storici, siano state percepite dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, verta sul giudizio sull'esistenza di un rapporto giuridico, quale è quello di credito. (Nella specie, mentre l'attore aveva chiesto, nei confronti della convenuta, il rimborso di anticipazioni da mandato, la formula del giuramento si fondava sul rapporto successorio tra la convenuta ed il di lei padre, nonché su un rapporto di mandato tra quest'ultimo e l'attore, rapporto che non era stato dedotto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.