Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4881 del 8 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fatto che il diritto di impugnazione sia attribuito dalla legge a più soggetti (alle parti ed ai rispettivi difensori) comporta che ciascuno di tali soggetti (ed anche ciascun difensore, quando l'interessato ne abbia nominato più di uno) può promuovere il giudizio di appello o quello di cassazione, ma non che possano aver luogo più giudizi di appello o più giudizi di cassazione. Ne consegue che, una volta promosso e instaurato un giudizio di impugnazione, ogni difesa deve essere svolta in quel giudizio, in cui devono essere dedotti tutti gli eventuali motivi di gravame, compresi quelli inerenti a nullità per violazione di norme processuali. (Alla stregua di tale principio la Corte ha confermato la dichiarazione di inammissibilità del gravame, con il quale un difensore deduceva una nullità per non aver ricevuto avviso dell'udienza, proposto dopo che il giudice di appello si era già pronunciato sull'impugnazione presentata avverso il medesimo provvedimento da altro difensore).

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