Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7422 del 2 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine della validitą del giuramento non č necessario che il giurante pronunci direttamente la formula fissata dall'articolo 238, comma 2, del c.p.c., essendo sufficiente che il medesimo, chiamato a giurare, dica «lo giuro», dopo che il giudice gli abbia letto detta formula, concretizzando e riassumendo la parola «giuro» la ratio dell'efficacia di prova legale attribuita dalla legge al mezzo istruttorio in esame.

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