Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3751 del 3 luglio 1979

(2 massime)

(massima n. 1)

I principi che regolano l'ammissione e la deduzione delle prove in appello sono applicabili anche alle prove legali, così definite in ragione della loro efficacia e dei loro effetti e non con riferimento al loro regime. Pertanto il giuramento decisorio, pur potendo essere normalmente deferito anche per la prima volta in appello, non può essere ammesso in tale fase del giudizio quando verta su fatti la cui deduzione in secondo grado risulti preclusa.

(massima n. 2)

Qualora il giudice, al solo fine di rendere più chiara la formula del giuramento, si limiti ad apportare ad essa delle variazioni meramente formali, la parte non è abilitata a revocare il giuramento, in quanto non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 236 c.p.c., la quale presuppone che la modifica della formula incida sul contenuto della prova.

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