Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1427 del 23 marzo 1978

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo del giudice di limitare il proprio esame all'an iuratum sit ha per suo presupposto che l'ammissione del giuramento rimanga ferma; tale obbligo, invece, viene meno qualora il giudice, ritenuta l'erroneità della precedente ammissione, revochi, esplicitamente o implicitamente, il relativo suo precedente provvedimento. Pertanto, poiché in tale ipotesi rivive la situazione processuale precedente, ben può il giudice nuovamente deferire il giuramento dopo avere opportunamente modificato la originaria formula.

(massima n. 2)

Spetta al giudice del merito valutare, con insindacabile apprezzamento, se la deduzione dei fatti, che formano oggetto del giuramento, risulti chiara e specifica; e, inoltre, se sia stata, in concreto, assicurata una libertà di scelta alla parte invitata a giurare; spetta, quindi, al medesimo il potere di apportare, eventualmente, alla formula varianti dirette a eliminare possibili equivoci.

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