Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12779 del 2 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giuramento decisorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e dovendo esso vertere su fatti idonei a risolvere (in tutto o in parte) la lite, la relativa formula deve essere congegnata in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Pertanto, un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo č inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione, non potendo essere considerata come riconoscimento detta fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base delle sentenza di condanna. L'accertamento, in concreto, della decisorietą della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimitą se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, cosģ come č incensurabile in sede di legittimitą il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltą di modificare la formula del giuramento, facoltą peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne pił chiaro il contenuto.

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