Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4659 del 20 agosto 1984

(3 massime)

(massima n. 1)

Il deferimento del giuramento suppletorio, che presuppone l'esaurimento dei mezzi istruttori chiesti dalle parti senza che sia stata raggiunta una prova piena in favore di uno dei contendenti, non trova ostacolo nella mancata escussione di tutti i testimoni indotti da una parte, qualora la controparte abbia rinunciato alla loro disamina convenendo, così, implicitamente sull'impossibilità o sulla superfluità delle relative testimonianze.

(massima n. 2)

Mentre il giuramento estimatorio — che è deferibile anche se concerne una somma di danaro allo scopo di stabilire il suo esatto ammontare — presuppone la certezza dell'an debeatur sul quale non deve esservi più discussione, costituisce invece giuramento suppletorio quello diretto ad integrare la prova, data in maniera insufficiente, dell'affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell'attore.

(massima n. 3)

Seppure il giuramento non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull'esistenza o meno di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare la espressione di apprezzamenti su situazioni di tale natura, esso è tuttavia ammissibile sulla formula se il giurante sia o meno creditore verso altri di una determinata somma, trattandosi di una circostanza specifica, il cui elemento essenziale è costituito da un fatto storico preciso, la cui qualificazione non implica apprezzamenti di natura giuridica.

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