Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12619 del 21 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giuramento decisorio, che ha natura di prova legale in ordine alla quale č esclusa qualsiasi discrezionalitā da parte del giudice, deve essere ammesso, pur se deferito all'udienza di discussione, anche quando i fatti dedotti siano stati giā accertati in esito alle risultanze di causa e perfino quando dalla confessione giudiziale o da altra prova di carattere privilegiato risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con il giuramento.

(massima n. 2)

Stante la peculiare natura del giuramento decisorio e la fondamentale importanza attribuitagli dal vigente sistema processuale, l'omessa sottoscrizione della dichiarazione con la quale esso viene deferito, da parte del deferente, comporta la nullitā della delazione, ma il giudice, quando la mancata sottoscrizione della delazione sia attribuibile ad omissione dell'ufficio nel curare la rituale formazione dell'atto, deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c.

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