Cassazione civile sentenza n. 1562 del 28 giugno 1961

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giuramento decisorio, nonostante la sua speciale natura e la particolare efficacia che assume nel processo, dati gli effetti che derivano tanto alla prestazione quanto dalla mancata prestazione, rientra pur sempre fra i mezzi di prova, come tale previsto e disciplinato sia dal codice civile (artt. 2736 e seguenti) che dal codice di procedura civile (artt. 233 e seguenti). Inserendosi nel processo con la regolamentazione dettata dal codice civile, esso rimane assoggettato alle relative norme, sostanziali e processuali, che subordinano l'ammissibilitą del giuramento a determinate condizioni, non solo di carattere sostanziale, ma anche di carattere formale, quali quelli concernenti le modalitą della delazione. Anche queste ultime condizioni, al pari di quelle relative all'oggetto del giuramento e alla decisorietą della formula, debbono essere verificate ed accertate dal giudice, indipendentemente dalle contestazioni della parte interessata, non potendo essere ammesso un giuramento decisorio che non sia deferito nelle forme prescritte dalla legge e che, di conseguenza, non sia idoneo a raggiungere lo scopo che per sua natura deve perseguire, quello di determinare la decisione totale o parziale della causa.

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