Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3265 del 11 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo ad operazione di «giroconto», mediante la quale, con il trasferimento di somme dal conto di un cliente a quello di altro cliente, la banca soddisfi (mediante compensazione) il proprio credito verso il secondo, e per il caso di sopravvenienza del fallimento del primo, un atto a titolo gratuito, come tale assoggettabile alla declaratoria d'inefficacia di cui all'art. 64 della legge fallimentare (in contraddittorio del beneficiario), č configurabile solo nel rapporto tra fallito e debitore, mentre, nel rapporto fra il fallito stesso e la banca creditrice, la suddetta operazione integra un atto solutorio, che č impugnabile con l'azione revocatoria di cui all'art. 67 della citata legge, nel concorso del requisito della notevole sproporzione della controprestazione, ove vi sia un corrispettivo a carico della banca, nonché in contraddittorio della sola banca, alla stregua della estraneitą del debitore rispetto ad una pronuncia destinata a produrre effetti esclusivamente nei confronti dell'accipiens.

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