Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2325 del 2 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito (art. 64 legge fall.), la valutazione di gratuitā od onerositā di un negozio deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non giā ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di liberalitā, essendo lo spirito di liberalitā richiesto per la donazione (art. 769 c.c.), mentre non č indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, che sono quelli in cui una sola parte riceve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale. *

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