Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 19 del 13 luglio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il disposto dell'art. 143 att. c.p.p. in tema di rinnovazione della citazione a giudizio da parte del presidente dell'organo giudicante è attuativo di un principio desunto dalla sistematica processuale, sicché deve ritenersene la generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice che deve trattarlo, e, dunque, anche con riferimento al giudizio pretorile.

(massima n. 2)

Nel caso in cui in un giudizio innanzi al pretore occorra procedere a rinnovazione della citazione dell'imputato a cagione del mutamento del giudice del dibattimento già iniziato, il provvedimento del pretore del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al P.M. perché proceda a tale rinnovazione costituisce un provvedimento abnorme — come tale autonomamente impugnabile per cassazione — in quanto non solo attributivo al P.M. di una competenza funzionale spettante invece a detto pretore ai sensi dell'art. 143 att. c.p.p., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore.

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