Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16915 del 2 agosto 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Pur dovendo essere ordinariamente proposta l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, detta istanza deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva, ancorché non espressamente reiterata nel termine contemplato per le suddette decadenze (e purché non esplicitamente revocata); pertanto, in caso di sua ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado, il giudice di appello è legittimato, sulla scorta delle acquisizioni probatorie regolarmente intervenute nel giudizio di prima istanza e del formale deposito dell'originale della scrittura privata impugnata, a dar corso agli incombenti di cui all'art. 217 c.p.c., in funzione dell'accertamento dell'autenticità o meno della scrittura medesima.

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