Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3598 del 27 giugno 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste l'obbligo del giudice del merito di disporre i mezzi di prova richiesti dalla parte tutte le volte che i medesimi non superino il preventivo vaglio di rilevanza e concludenza a lui istituzionalmente riservato, come avviene allorché i fatti oggetto della prova, in quanto non contestati ex adverso ovvero gią sufficientemente provati, non abbisognano di accertamenti ulteriori, o quando, a fronte degli stessi fatti, risultino gią acquisiti altri elementi, idonei a fondare un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare. Tale accertamento negativo di rilevanza deve essere comunque sostenuto da adeguata motivazione.

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