Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7682 del 19 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 202, secondo comma, c.p.c., il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, né tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art. 184 c.p.c., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.

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