Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2174 del 8 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la parte solleciti un supplemento di consulenza tecnica o la richiesta di informazioni alla P.A., al fine di accertare un determinato fatto essenziale ai fini della decisione, il giudice del merito non può disattendere la relativa richiesta senza motivare il riguardo, soprattutto se l'istante versi nella obiettiva difficoltà di provare tale fatto, siccome terzo estraneo ad esso.

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