Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5888 del 9 novembre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di consulenza tecnica, č consentito al giudice del merito, quando, con apprezzamento insindacabile, lo ritenga utile ai fini della decisione, disporre l'integrazione delle indagini espletate con altri accertamenti, o addirittura la rinnovazione delle stesse con la nomina di altri consulenti, ma non il confronto tra i consulenti utilizzati, non previsto neanche come mera facoltā discrezionale del giudice dalle norme di rito (diversamente da quanto dispone l'art. 254 c.p.c. per i testimoni).

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