Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14735 del 21 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata comunicazione, da parte della cancelleria, ai procuratori costituiti in un'ordinanza emessa fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga un atto integrativo della consulenza tecnica (nella specie, rinnovo di sopralluogo da parte del C.T.U.) comporta una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l'effetto, la nullitą di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata. Tale causa di nullitą, peraltro, non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (artt. 353, 354 c.p.c.), rende operante il suo potere-dovere di decidere nel merito, previo compimento dell'attivitą istruttoria impedita in prime cure dall'anzidetta irregolaritą.

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