Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3194 del 6 marzo 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, che la parte intimata può effettuare ai sensi dell'art. 186 quater, quarto comma, c.p.c., è espressione di una scelta difensiva, diretta a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza immediatamente impugnabile, come tale rientrante tra i poteri del difensore a norma dell'art. 84, primo comma, c.p.c., mentre resta escluso che la parte, la quale stia in giudizio col ministero del difensore, possa validamente compiere di persona detta rinuncia, non essendo configurabile, là dove detto patrocinio sia obbligatorio, una fungibilità tra il potere del difensore e quello della parte personalmente né l'invalidità dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza, in quanto proveniente dalla parte intimata personalmente, può ritenersi sanata, per conseguimento dello scopo, a seguito della interposizione dell'appello ad opera del difensore della parte stessa munito di apposita procura ad litem, difettando in tal caso l'impugnazione del necessario presupposto, perché rivolta contro una ordinanza che non ha ancora acquistato l'efficacia della sentenza, efficacia conseguibile solo ed esclusivamente in conseguenza di una valida rinuncia.

(massima n. 2)

L'ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 quater c.p.c., emanata nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'impresa designata di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è destinata a produrre effetti anche nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio, stante il diritto dell'assicurato e dell'impresa designata di rivalersi contro di esso; ne consegue che il commissario liquidatore — quantunque non destinatario dell'ordine giudiziale di pagamento, operando nei suoi confronti l'ordinanza emessa a chiusura dell'istruzione soltanto come pronuncia di mero accertamento del credito, e quindi non «parte intimata» in senso tecnico — è legittimato, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata, conforme agli artt. 3 e 24 Cost., ad effettuare, al pari delle parti intimate, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 quater, al fine di proporre appello contro l'ordinanza anticipatoria, trasformata, quoad effectum, in sentenza impugnabile.

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