Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9379 del 27 giugno 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di procedimento civile, la norma posta dall'art. 186 quater c.p.c., nel richiedere che per la pronunzia dell'ordinanza anticipatoria sia esaurita l'istruzione, non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, onde è da ritenersi sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria rinviando per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente disattendendo istanze istruttorie formulate (come nella specie) in precedenti note autorizzate.

(massima n. 2)

L'ordinanza anticipatoria ex art. 186 quater c.p.c. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano state proposte più domande nei confronti di una o più parti. In tal caso, il giudice, provvedendo solamente su una o più delle domande, non può statuire sulle spese di lite riferite all'intero oggetto della controversia, ma deve limitare la statuizione alle spese relative alla sola parte della causa che costituisce oggetto dell'ordinanza anticipatoria.

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