Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1007 del 22 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il processo sia caratterizzato dal cumulo della domanda principale e di quella riconvenzionale, l'autonomia e la compatibilitą delle rispettive domande rende ammissibile che le istanze proposte dalle parti, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., in collegamento con le rispettive domande, abbiano esiti separati ed autonomi, come nel caso in cui l'una sia accolta e l'altra venga rigettata. Ne consegue che, mentre nella prima ipotesi potrą verificarsi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 186 quater c.p.c. il meccanismo della conversione in sentenza impugnabile dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza, nel secondo caso il processo dovrą necessariamente proseguire per concludersi con la sentenza, realizzandosi cosģ la separazione delle cause anche senza un provvedimento formale del giudice.

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