Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17807 del 3 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 186 quater c.p.c., nel prevedere che il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, possa disporne con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, non subordina la pronunzia al fatto che, in ipotesi di pluralità domande, l'istruttoria debba considerarsi per tutte esaurita, sicché è ben possibile che, trattandosi di cause scindibili (ed in conformità con l'intento acceleratorio sotteso a questo come agli altri provvedimenti interinali previsti agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.) l'ordinanza venga emessa in ordine ad una soltanto di esse, sempre che ne sussistano i presupposti, tra i quali vi è in effetti l'esaurimento dell'istruzione, il quale non implica — a sua volta — che le richieste formulate dalle parti risultino tutte completamente espletate, ben potendo la causa essere ritenuta dal giudice adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti e senza necessità (ovvero impossibilità, in caso di mancanza inammissibilità o irrilevanza) di assumerne altri.

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