Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2166 del 31 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater c.p.c., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale.

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