Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2079 del 13 febbraio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza di cui all'art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni dei danni richiesti con la domanda e rimette al collegio la decisione su altri, se è fatta rinunzia alla sentenza, produce gli effetti di questa sull'intero oggetto della domanda e così acquista gli effetti di una sentenza definitiva: le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa decisione e, se è proposto appello, il giudice di secondo grado, che ne sia richiesto con impugnazione principale o incidentale, ha il dovere di pronunciare anche circa i danni sui quali sia mancata una pronuncia di merito nell'ordinanza.

(massima n. 2)

La disciplina dell'art. 186 quater c.p.c, è applicabile nei processi in cui la domanda di condanna sia proposta nei confronti di più parti e quindi anche nei processi in cui è esercitata l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969, anche qualora la domanda sia proposta, oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno, anche nei confronti del conducente; in tale ipotesi, a seguito di rinunzia alla sentenza di alcuni soltanto dei destinatari dell'ordine di pagamento determina, l'ordinanza acquista efficacia di sentenza ed è impugnabile con l'appello.

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