Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4982 del 24 agosto 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, per cui esse non possono mai considerarsi come anticipazione della decisione definitiva, ben potendo essere modificate (revocate, esplicitamente o implicitamente), nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione.

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