Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2911 del 26 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 177 c.p.c., secondo cui le ordinanze “latu sensu” istruttorie, comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo, possono — tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo — essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione.

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