Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13061 del 14 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui sia stato necessario provvedere alla sostituzione del giudice di pace dinanzi al quale si era svolta l'udienza di discussione della causa perché cessato dall'incarico, il decreto del capo dell'ufficio che dispone ex art. 174 c.p.c. la sostituzione non deve essere comunicato alle parti, ma il nuovo giudice designato deve fissare una nuova udienza dinanzi a sé per il rinnovo della discussione della causa, in mancanza verificandosi un difetto della legittima costituzione del giudice, e conseguentemente una nullitą, assoluta ed insanabile, della sentenza emanata, rilevabile in ogni stato e grado del processo fino al formarsi del giudicato, e non anche oltre, a mezzo dell'azione di nullitą. La nullitą, rilevata nel corso del giudizio di Cassazione, comporta la necessitą di rimettere la causa al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

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