Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2413 del 2 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella fase d'appello del processo del lavoro, nella quale non esiste una fase istruttoria e quindi non viene nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore, non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c. Conseguentemente il decreto presidenziale con cui, ai sensi dell'art. 435, in occasione della fissazione dell'udienza di discussione è nominato il giudice relatore, e che in tale parte costituisce un atto interno, può essere revocato o modificato con la nomina di un nuovo relatore fino alla stessa udienza di discussione. (Nella specie il ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza d'appello per intervenute variazioni della composizione del collegio durante la fase istruttoria. La S.C. ha rigettato il motivo di impugnazione sulla base del suindicato principio e del rilievo che non era stata lamentata — né si era verificata — la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto da quello che aveva assistito alla discussione).

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