Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14982 del 20 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nel rito del lavoro, la sostituzione del giudice nel corso della fase istruttoria, disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, comma secondo, c.p.c. e 79 disp. att., costituisce, in difetto di un'espressa sanzione di nullitą, una mera irregolaritą di carattere interno che non incide sulla validitą dell'atto e non č causa di nullitą del giudizio o della sentenza.

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