Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10394 del 3 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata comunicazione dell'ordinanza di sostituzione del giudice nella fase istruttoria e del rinvio dell'udienza comporta la violazione del principio del contraddittorio e, quindi, la nullità degli atti compiuti successivamente. Detta nullità, tuttavia, non può essere opposta dalla parte che abbia rinunciato a farla valere anche tacitamente, nulla eccependo per tutta la fase del giudizio di primo grado.

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