Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13011 del 30 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario. Ne consegue che la sostituzione del giudice istruttore senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 c.p.c. e 79 att. stesso codice, costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

(massima n. 2)

Le formalità relative alla deduzione ed all'assunzione di prove testimoniali sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico bensì nell'esclusivo interesse delle parti; pertanto eventuali nullità derivanti dall'inosservanza di tali formalità non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma debbono essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate per acquiescenza, ove la parte stessa non le abbia denunciate con la prima difesa successiva al loro verificarsi, cosicché non possono neppure essere dedotte come motivo di impugnazione.

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