Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15111 del 28 novembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissione al passivo in via privilegiata di un credito portato da cambiale ipotecaria, non è necessaria la produzione della nota d'iscrizione; sicché, il giudice delegato, che in tale fase non ha elementi per individuare i beni sui quali va esercitata la prelazione, non può ammettere il credito in via chirografaria, ma deve riconoscere la prelazione ipotecaria, ammettendo il credito al passivo con formula generica (ossia, accertamento la sua esistenza, entità e rango), pur senza specificazione dei beni investiti dalla garanzia.

(massima n. 2)

Dalla disposizione del secondo comma dell'art. 2855 c.c. (a norma del quale, qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione) si evince che l'enunciazione nell'iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione degli stessi. Ne consegue che il giudice delegato al fallimento, senza che sia prodotta la nota d'iscrizione ipotecaria, non può ammettere al passivo con prelazione (neppure nella misura legale) gli interessi relativi al credito indicato nella cambiale ipotecaria.

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