Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1065 del 29 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, č tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. L. fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilitā della domanda proposta nelle forme ordinarie.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.