Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 421 del 14 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di proroga dei termini di custodia cautelare (art. 305 c.p.p.), soltanto il deposito in cancelleria, e non anche la notifica, dell'ordinanza di proroga deve precedere la scadenza del termine stesso. Il concetto di proroga, infatti, quale prolungamento di un termine ancora in corso, implica di per sé l'anteriorità, rispetto a tale scadenza, soltanto del primo adempimento, che attiene al concreto esercizio del potere, e non anche al secondo, che riguarda la mera comunicazione del provvedimento.

(massima n. 2)

La proroga dei termini di custodia cautelare (art. 305 c.p.p.) deve intervenire prima che essi siano scaduti. È insito nel concetto di proroga, intesa quale differimento della scadenza di un termine, che, alla data del relativo provvedimento, tale scadenza non sia verificata ed il termine sia ancora in corso. Ovviamente questa nozione ben può essere modificata dalla disciplina e gli specifici istituti giuridici cui si riferisce la proroga, ma nessuna norma in tal senso è dato rinvenire per quanto riguarda la proroga della custodia cautelare, in quanto l'art. 305 citato non riproduce la formula dell'art. 406 stesso codice (nel testo novellato dalla L. n. 306/1992), secondo la quale, in tema di proroga dei termini delle indagini preliminari, l'ordinanza del giudice può ben essere adottata anche dopo la scadenza del termine da prorogare, purché la relativa richiesta del pubblico ministero sia stata formulata prima.

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