Cassazione penale Sez. I sentenza n. 344 del 19 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Attese le esigenze di adeguata motivazione del provvedimento di proroga della custodia cautelare previsto dall'art. 305, comma 2, c.p.p., l'operatività dell'istituto comporta l'ineludibile necessità di una parziale discovery da parte del pubblico ministero richiedente, nel senso che quest'ultimo, pur senza giungere ad un grado di scoprimento tale da frustrare i propri obiettivi investigativi, non può tuttavia limitarsi ad enunciazioni generiche, meramente riproduttive del dettato normativo. (Nella fattispecie il provvedimento di proroga, annullato a seguito di appello con decisione confermata dalla S.C., aveva fatto soltanto generico riferimento alla «complessità degli accertamenti coinvolgenti ramificazioni internazionali del traffico illecito di plutonio 239»).

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