Cassazione penale Sez. I sentenza n. 522 del 3 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini di custodia cautelare non deve essere né notificata al difensore dell'imputato né posta a sua disposizione mediante il previo deposito in cancelleria, ai fini della validitą del provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

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