Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 687 del 11 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La decisione sulla richiesta di proroga della custodia cautelare non presuppone — in entrambe le ipotesi di cui all'art. 305 c.p.p. — l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 dello stesso codice. Il diritto di difesa dell'indagato č, infatti, tutelato attraverso la notifica al difensore della richiesta del P.M. in tempo utile sia per consentirgli l'esame del contenuto della richiesta stessa sia per porlo in grado di formulare il proprio parere al riguardo, mentre non č contemplato deposito di ulteriori atti. Conseguentemente, risulta vanificata fin dall'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio qualora venga data notizia al difensore di richiesta di proroga per ipotesi diversa da quella reclamata dal P.M. ed accordata con conforme provvedimento positivo del giudice; senza che, peraltro, sussista un onere della parte di sua particolare attivazione in funzione di controllo della corrispondenza dell'avviso all'esatto contenuto della richiesta. (In applicazione di detto principio, la Corte ha, nella specie, annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Gip che aveva disposto la proroga della custodia cautelare ai sensi dell'art. 305, comma 2, c.p.p., mentre la richiesta del P.M. era stata avanzata a norma del comma 1, dello stesso articolo).

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