Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2848 del 23 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della decisione della richiesta di proroga della custodia cautelare il giudice non č tenuto all'osservanza delle forme e dei termini previsti dall'art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio, che va seguito solo ove la legge espressamente lo preveda con il richiamo testuale alle «forme previste dall'art. 127» o altro equivalente. Pertanto, al fine della costituzione di idoneo contraddittorio sulla richiesta di proroga della custodia cautelare avanzata dal P.M., č sufficiente che la richiesta stessa sia notificata al difensore con il rispetto di un termine utile a consentirgli l'esame del contenuto della stessa e a esprimere il proprio parere sulla validitą delle esigenze in essa rappresentate.

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