Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2087 del 5 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'espressione «procedimento di merito» che figura nel primo comma dell'art. 305 c.p.p. non si riferisce esclusivamente alle fasi del giudizio di merito, ma anche a quelle precedenti (indagini e udienza preliminare), in cui questioni di contenuto, non solo di forma, e quindi propriamente di merito, qual'č quella dell'imputabilitą, comunque si agitano, indipendentemente dalla limitatezza delle funzioni assegnate al giudice dell'udienza preliminare. Quantunque, infatti, tale giudice non possa compiere una pregnante valutazione della fondatezza dell'accusa, ma debba contenere il suo intervento nella verifica della congruenza degli elementi di prova addotti dalle parti con l'accusa medesima, č, tuttavia, indubbio che anche nello svolgimento di questa attivitą egli esplichi una funzione attinente al merito e non soltanto al rito della vicenda giudiziaria di cui si occupa. Ne discende che legittimamente egli puņ disporre perizia sullo stato della mente dell'imputato, alla quale consegue de jure la proroga della custodia cautelare per il tempo necessario all'espletamento dell'accertamento peritale.

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